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Principio di precauzione
| Il principio di precauzione può essere invocato quando è necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio. Esso non può essere utilizzato come pretesto per azioni aventi fini protezionistici. Tale principio viene soprattutto applicato nei casi di pericolo per la salute delle persone. Esso consente, ad esempio, di impedire la distribuzione dei prodotti che possano essere pericolosi per la salute ovvero di ritirare tali prodotti dal mercato. |
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ATTO
Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione [COM(2000) 1 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].
SINTESI
Il Trattato CE contiene un solo riferimento esplicito al principio di precauzione, e più precisamente, nel titolo consacrato alla protezione ambientale. Tuttavia, nella pratica, il campo d'applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori e alla salute umana, animale o vegetale.
In assenza di una definizione del principio di precauzione nel Trattato o in altri testi comunitari il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di elaborare degli orientamenti chiari ed efficaci al fine dell'applicazione di detto principio. La comunicazione della Commissione costituisce una risposta a questa domanda.
La fissazione di orientamenti comuni riguardanti l'applicazione del principio
di precauzione avrà anche ripercussioni positive a livello internazionale.
Il principio è stato adottato in varie convenzioni internazionali ed il suo
concetto figura in special modo nell'Accordo sulle misure sanitarie e
fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con cui la Comunità intende
fare ricorso al principio di precauzione per garantire un livello idoneo di
protezione ambientale e della salute può contribuire alle discussioni già
iniziate negli ambienti internazionali.
Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i fattori che provocano il ricorso al principio di precauzione e le misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per l'applicazione del principio.
I fattori che originano il ricorso al principio di precauzione
Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.
La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato
solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso
giustificare una presa di decisione arbitraria.
Il ricorso al principio di
precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia:
l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati
scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
Le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione
Per quanto riguarda le misure risultanti dal ricorso al principio di
precauzione, esse possono prendere la forma di una decisione di agire o di non
agire.
La risposta scelta dipende da una decisione politica, che è funzione
del livello di rischio considerato come "accettabile" dalla società che deve
sostenere detto rischio.
Quando agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche sembra essere
la risposta appropriata a un rischio in virtù dell'applicazione del principio di
precauzione, bisogna ancora determinare la forma che deve prendere questa
azione. Oltre all'adozione di atti giuridici suscettibili di controllo
giuridico, tutta una serie di azioni è a disposizione dei responsabili
(finanziamento di un programma di ricerca, informazione del pubblico quanto agli
effetti negativi di un prodotto o di un processo, ecc.).
In nessun caso la
scelta di una misura dovrebbe basarsi su una decisione arbitraria.
Orientamenti per il ricorso al principio di precauzione
Tre principi specifici dovrebbero sottendere il ricorso al principio di precauzione:
- l'attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la più completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella misura del possibile, determinare in ogni istante il grado d'incertezza scientifica;
- qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio di precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
- non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.
Oltre a questi principi specifici, i principi generali di una buona gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:
- la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
- la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
- l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.
L'onere della prova
Al di fuori delle regole che si applicano ai prodotti quali le medicine, gli anticrittogamici o gli additivi alimentari, la legislazione comunitaria non prevede un sistema di autorizzazione preventivo all'immissione sul mercato dei prodotti. Nella maggior parte dei casi, spetta pertanto all'utilizzatore, ai cittadini o alle associazioni di consumatori di dimostrare il pericolo associato a un processo o a un prodotto dopo che questo è stato immesso sul mercato.
Secondo la Commissione, un'azione presa a titolo del principio di precauzione può in taluni casi comportare una clausola d'inversione dell'onere della prova sul produttore, il fabbricante o l'importatore. Questa possibilità dovrebbe essere esaminata caso per caso; la Commissione non preconizza l'estensione generale di un tale obbligo a tutti i prodotti.
ATTI CONNESSI
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi generali e le prescrizioni generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che stabilisce procedure riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 031 dell'01.02.2002].
Allorquando esiste la possibilità che un alimento possa produrre effetti
nocivi sulla salute, può essere applicato il principio di precauzione (ai sensi
dell'articolo 7) al fine di intervenire rapidamente adottando tutte le misure
necessarie. Tale principio viene segnatamente applicato quando sussiste
un'incertezza o quando non esistono informazioni scientifiche complete sul
rischio potenziale.
Le misure devono essere adeguate al rischio ed essere
riesaminate entro un termine ragionevole.
Per ulteriori informazioni sul principio di precauzione, si consulti la pagina della Direzione generale Salute e protezione dei consumatori ( EN ).
Ultima modifica: 22.12.2006
